Whistleblowing e Segnalazione illeciti

In conformità al D. Lgs. n. 24/2023, la Fondazione Santa Lucia IRCCS ha predisposto un canale dedicato alla segnalazione di illeciti, garantendo riservatezza e protezione al segnalante (c.d. whistleblower).

Cosa si può segnalare?

Se credi di essere stato oggetto o potenziale testimone di un atto illecito puoi segnalarlo. Non esiste una lista esaustiva dei casi segnalabili, in linea generale i comportamenti segnalati devono essere potenzialmente lesivi dell'integrità e dell'etica della Fondazione. Si deve trattare di casi di interesse generale e non individuale, ad esempio: anomalie, potenziali irregolarità o potenziali reati posti in essere sia nell’interesse che a danno della Fondazione di cui sei venuto a conoscenza nell'ambito dell'attività lavorativa. 

La segnalazione dell'illecito manifesta senso civico e adesione ai valori sui quali si basa la Fondazione ed è utile a far emergere fatti illeciti o comunque pregiudizievoli dell'integrità del nostro ospedale. 

Mediante questi canali, dunque, puoi segnalare:

  • condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (anche detto “Modello 231”);
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali, atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari o che riguardano il mercato interno.

Non puoi però segnalare tramite questo canale questioni di carattere personale, o relative alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il tuo superiore gerarchico o con i tuoi colleghi. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti.

Attenzione anche a non dare credito e segnalare voci di corridoio, meri sospetti, circostanze generiche o fatti non verificabili.

Chi può segnalare?

Possono segnalare tramite il canale whistleblowing i dipendenti della Fondazione, i lavoratori autonomi, i collaboratori, i liberi professionisti, i consulenti, i volontari e i tirocinanti, anche se a titolo gratuito, che prestano la propria attività a favore della Fondazione.

Anche una volta concluso il rapporto di lavoro è possibile segnalare un illecito, sempreché avvenuto durante il periodo in cui si è prestata attività lavorativa presso la Fondazione.

Come fare la segnalazione?

Per le segnalazioni è possibile utilizzare l'apposita piattaforma online a questo link.

Per dubbi sul funzionamento della piattaforma consulta il manuale (link) e l'informativa privacy dedicata (link).

Quali sono le tutele per il segnalante?

Il sistema implementato dalla Fondazione garantisce tutte le tutele richieste dalla normativa d.lgs. 24/2023, in particolare:

  1. Riservatezza (artt. 4 e 12 del d.lgs. 24/2023)
  1. Divieto di ritorsioni (art. 17 del d.lgs. 24/2023)

Il divieto di misure ritorsive e, in generale, tutte le misure di protezione (artt. 16-22 d.lgs. 24/2023) è applicato anche:

  • ai facilitatori, vale a dire coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
  • alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

Rinvio

Per la disciplina di dettaglio, si rinvia alla procedura whistleblowing e al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.